IL TRIBUNALE Esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta in data 17 settembre 2004 sull'opposizione a decreto di liquidazione di onorari difensivi proposta dall'avv. Enza Angelino, O s s e r v a Questo giudice per decidere la questione sottoposta al suo esame deve necessariamente applicare le disposizioni di cui agli artt. n. 170, decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 e decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nella ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, violano quattro parametri costituzionali. Anzitutto il parametro della ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto piu' che si tratta di contenzioso attinente a diritti soggettivi. In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, giacche' le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto oggettivo affievolimento, essendo riconosciuto al giudice in composizione monocratica il potere di rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale. In terzo luogo, il principio dei giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, la Corte di appello giudica sempre in composizione collegiale. Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa (art. 76 Cost.). Invero, fra i principi ed i criteri direttivi prescritti nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50, non e' indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato articolo 76 Cost. per eccesso di delega.