IL TRIBUNALE

    Esaminati  gli  atti  e sciogliendo la riserva assunta in data 17
settembre  2004 sull'opposizione a decreto di liquidazione di onorari
difensivi proposta dall'avv. Enza Angelino,

                            O s s e r v a

    Questo  giudice per decidere la questione sottoposta al suo esame
deve  necessariamente  applicare  le  disposizioni  di cui agli artt.
n. 170,  decreto  legislativo  30  maggio  2002, n. 113 e decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
    Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in
cui   attribuiscono   al   giudice  in  composizione  monocratica  la
competenza   a  conoscere  dell'opposizione  avverso  il  decreto  di
pagamento  di  liquidazione,  anche  nella  ipotesi, come nel caso di
specie,  in  cui  il  provvedimento opposto sia stato pronunciato dal
giudice   in   composizione  collegiale,  violano  quattro  parametri
costituzionali.
    Anzitutto  il parametro della ragionevolezza e, in definitiva, il
principio  di  uguaglianza  di cui all'articolo 3 della Costituzione,
apparendo  del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica,
prevedere  quale  giudice  dell'impugnazione avverso un provvedimento
emesso   dal  giudice  in  composizione  collegiale,  un  giudice  in
composizione  monocratica,  tanto  piu'  che si tratta di contenzioso
attinente a diritti soggettivi.
    In  secondo  luogo,  il  principio del diritto di difesa, sancito
dall'art. 24  della Costituzione, giacche' le garanzie che compongono
tale  diritto subiscono un concreto oggettivo affievolimento, essendo
riconosciuto  al  giudice  in  composizione  monocratica il potere di
rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale.
    In  terzo  luogo,  il  principio  dei  giudice  naturale  di  cui
all'art. 25  della  Costituzione,  atteso  che,  secondo  il  vigente
ordinamento,  la  Corte  di  appello  giudica  sempre in composizione
collegiale.
    Infine,   il  principio  del  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa
(art. 76  Cost.).  Invero,  fra  i  principi  ed  i criteri direttivi
prescritti  nella  legge  delega 8 marzo 1999, n. 50, non e' indicato
quello   che   prevede   il  mutamento  di  composizione  dell'organo
giudiziario  qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto
del richiamato articolo 76 Cost. per eccesso di delega.